giovedì 12 dicembre 2013

NON ERA IL MINIMETRO' CHE DOVEVA ELIMINARE IL TRAFFICO E RISOLVERE IL PROBLEMA POLVERI SOTTILI ?

All’Ill.mo sig.Prefetto della Provincia di Perugia, Dott.Antonio Reppucci
PEC: protocollo.prefpg@pec.interno.it
per conoscenza: vincenzo.ferzoco@interno.it
All’Ill.mo sig.Prefetto della Provincia di Terni, Dott.Gianfelice Bellesini
PEC: protocollo.preftr@pec.interno.it
per conoscenza: rita.stentella@interno.it
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OGGETTO: Emergenza smog nei Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Magione, Gubbio, Narni, Torgiano. Inerzia dei Sindaci. Richiesta di intervento e di esercizio dei poteri sostitutivi.
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L’Associazione ITALIA NOSTRA ONLUS, Consiglio Regionale Umbro, in persone del suo Presidente regionale, Avv. Gianfranco Angeli, e del suo Vicepresidente regionale Avv.Urbano Barelli, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Perugia alla Via Cesare Beccaria, n.11,
PREMESSO CHE
(A)
a) con deliberazione del Consiglio Regionale 9 Febbraio 2005, n° 466 è stato approvato il “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria” in attuazione dell’allora D.Lgs. 4 Agosto 1999, n° 351 e D.M. 1° Ottobre 2002, n° 261;
b) la realizzazione di detto Piano è stata effettuata secondo le seguenti fasi:
- fase conoscitiva: definizione delle caratteristiche del territorio, inventario delle emissioni inquinanti dell’aria, analisi dei dati rilevati dalla rete di rilevanti, quantificazione della qualità dell’aria;
- fase valutativa: confronti del quadro della qualità dell’aria emerso dalla fase conoscitiva con gli standard di qualità dell’aria esistenti, suddivisione del territorio regionale in zone rispetto agli standard, confronto del quadro emissivo con le prescrizioni di Legge ed accordi nazionali ed internazionali;
- fase previsiva: analisi effetti futuri delle misure, previsioni delle emissioni di inquinanti dell’aria negli anni futuri (5-15 anni), valutazione della qualità dell’aria;
- fase propositiva: obiettivi da raggiungere, definizioni delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi, previsioni delle emissioni inquinanti dell’aria negli anni futuri, individuazioni di priorità, responsabilità e tempistica per l’applicazione del piano nonché delle misure amministrative e relative alla diffusione del piano;
- fase attuativa: attuazioni delle differenti misure di piano, monitoraggio dei risultati relativi
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all’applicazione del piano, aggiornamento dell’inventario delle emissioni e monitoraggio;
- fase di verifica: verifica periodica dei risultati del piano, aggiornamento ed integrazione del piano;
c) per la gestione del Piano sono stati individuati tre livelli:
- il primo: denominato ‘struttura locale’ deputato alla gestione dell’informazione, identificato con le strutture dell’ARPA;
- il secondo: denominato ‘amministrazione di sistema’ deputato alla gestione del primo in termini di funzionalità del sistema stesso e di verifica dei flussi informativi, identificato con le strutture dell’ARPA,
- il terzo: ‘responsabile della pianificazione’ deputato al coordinamento di tutte le attività ai fini della pianificazione, identificato con le strutture della REGIONE UMBRIA (pag. 183 e segg. della Deliberazione)
d) con l’applicazione di dette misure si doveva raggiungere nell’arco di 10 anni la riduzione consistente delle emissioni inquinanti (pag. 166 e 168);
e) infine, si prevedeva una costante partecipazione del pubblico nel corso dell’applicazione del Piano e del suo monitoraggio;
(B)
a) in data 11 Giugno 2008 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa nell’ambito del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, che sancisce la necessità di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per l'ambiente nel suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, compresa la deposizione degli inquinanti, e di informare il pubblico;
b) scopo della Direttiva 2008/50/CE è di tutelare il diritto alla salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, eliminando alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuando e attuando le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario ammonendo sul rischio che l'inquinamento atmosferico rappresenta per l’uomo, per la natura e per gli ecosistemi naturali. con particolare attenzione al materiale particolato sottile (PM2,5) che ha impatto molto negativo sulla salute umana;
c) obiettivi della Direttiva sono quelli indicati all’art. 1 e in particolare:
1) definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o
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ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
2) valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
3) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per contribuire alla lotta contro l'inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle misure nazionali e comunitarie;
4) garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
5) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi;
6) promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico;
(C)
a) lo Stato Italiano con Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in Suppl. Ordinario n. 217 alla Gazz. Uff., 15 Settembre, n. 216, in vigore dal 1 Ottobre 2010, ha dato attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
b) detto Decreto Legislativo prevede che:
- le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome e agli Enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;
- le Regioni e le Province autonome adottino Piani e misure (art. 9, 10 e 13) previa valutazione della qualità dell’aria volti al perseguimento degli obiettivi con la predisposizione di Piani d’azione nei quali prevedere gli interventi da attuare nel breve termine diretti a ridurre il rischio o a limitare la durata del superamento prevedendo anche interventi finalizzati “a limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme” (cfr. art. 10);
- le modalità e procedure di attuazione dei Piani (art. 11):
o al comma 3 che “all'attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in via sostitutiva le regioni o le province autonome o la diversa autorità' individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi della vigente normativa regionale. La normativa regionale stabilisce idonee forme di raccordo e coordinamento tra regioni o province
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autonome ed autorità competente ad adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione. Le modalita' e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle finalita' dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e 13. Le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I sindaci possono comunque vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure fissate dal decreto Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996”;
o al comma 5 che “all'attuazione delle previsioni contenute nei piani, nei casi non previsti dai commi 3 e 4, procedono le regioni, le province autonome e gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa”;
- i valori limite e i livelli critici devono rispettare l’allegato X richiamato dagli art. 7, 9, 10 e 16 del D.Lgs. 13 Agosto 2010, n° 155 indica tre “valori limiti” per il PM 10 ossia:
o quello giornaliero: 50 μg/m3 ;
o quello annuale: non superare più di 35 volte il valore giornaliero; b) quello annuale media: 40 μg/m3;
(D)
L’art. 7 del Decreto legislativo 30 Aprile 1992, n° 285 disciplina le ordinanze del Sindaco nell’ambito dei centri abitati potendo lo stesso “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale” mentre per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a) , sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Inoltre “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
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territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.”
(E)
L’art. 6 del Decreto legislativo 30 Aprile 1992, n° 285 disciplina i provvedimenti del Prefetto nell’ambito della “Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati” potendo per l’appunto il Prefetto “per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare … sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse”.
(F)
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in Suppl. ordinario n. 162, alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 227). – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” prevede: all’art. 50 che comma 4 e comma 5: “Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; all’art. 54 che“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto…..”; e al comma 4 che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.” ; nonché al comma 6 che “In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
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apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.”; e al comma 9, secondo paragrafo, che “ Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale”; ed infine al comma 11 che “Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento”;
VISTO CHE
- la Regione dell’Umbria con Deliberazione del Consiglio Regionale 9 Febbraio 2005, n° 466 ha approvato il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria”;
- le misure individuate dal predetto Piano avevano lo scopo di conseguire entro il 2010 il risanamento ovvero il mantenimento della qualità dell’aria;
- il D.Lgs. 4 Agosto 1999, n° 351 è stato sostituto dal D.Lgs. 13 Agosto 2010, n° 155 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE e ha individuato i valori limiti, tra l’altro, per il PM 10;
- ai fini dell’art. 1 del D.Lgs. 13 Agosto 2010, n° 155 la dizione “valori limiti” attiene alle “concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10”;
- l’art. 2 del D.Lgs. 13 Agosto 2010, n° 155 alla lett. h) ha attribuito la definizione di “valore limite” relativo alle polveri sottili ovvero PM10 e PM2,5 ossia: “livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecniche disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato”;
- l’Allegato XI richiamato dagli art. 7, 9, 10 e 16 del D.Lgs. 13 Agosto 2010, n° 155 indica tre “valori limiti” per il PM 10 ossia:
- quello giornaliero: 50 μg/m3 ;
- quello annuale: non superare più di 35 volte il valore giornaliero;
- quello annuale media: 40 μg/m3 ;
- la Corte di Giustizia della UE ha già condannato una prima volta l’Italia perché l’Umbria, insieme ad altre regioni, ha violato i limiti imposti per la qualità dell’aria per gli anni 2005 e 2006 (sentenza 19 dicembre 2012, n. C-68/11);
CONSIDERATO CHE
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 nonostante l’approvazione nell’anno 2005 del Piano regionale le strategie e le misure ivi indicate non sono state attuate da parte dell’Ente pubblico;
 come risulta dal sito internet dell’ARPA Umbria, dal 1° Gennaio 2013 le stazioni di rilevamento di Terni – Le Grazie è arrivata a 47 superamenti, quella di Terni – Carrara a 36 superamenti e quella di Terni – Borgo Rivo a 35 superamenti giornalieri per le PM 10, mentre grave è la situazione anche delle altre città umbre;
 la scrivente associazione Italia Nostra onlus, Consiglio Regionale Umbro, ha inviato a mezzo PEC ai Sindaci di Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno, Magione, Gubbio, Spoleto, Narni e Torgiano, una prima diffida il giorno 7 dicembre ed una seconda diffida ad intervenire il giorno 9 dicembre 2013 senza ottenere alcun riscontro dai suddetti Sindaci e senza che ci sia stato un qualche provvedimento dei medesimi;
 oggi, 11 dicembre 2013, le stazioni di rilevamento dell’ARPA Umbria registrano per il settimo giorno consecutivo il superamento dei limiti di legge a Terni, Città di Castello e Foligno, per il sesto giorno consecutivo a Perugia e Narni e per il quinto giorno consecutivo a Gubbio;
 il protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Umbria e i Comuni umbri prevede che dopo tre superamenti e con condizioni climatiche sfavorevoli i Sindaci adottano i provvedimenti di limitazione del traffico e gli altri provvedimenti utili a tutela della salute dei cittadini;
 con soli quattro giorni di superamento dei limiti il Comune di Roma ha disposto lo stop ai veicoli più inquinanti e, dal 10 dicembre, le targhe alterne; il Sindaco Marino ha dichiarato che “il ricorso alle targhe alterne è un intervento obbligato che tutela le persone più fragili: i bambini, le donne in gravidanza, le persone anziane, i cardiopatici e, più in generale, tutti coloro che hanno gravi patologie respiratorie“;  il 17 ottobre 2013 l’Agenzia di ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato ufficialmente lo smog agente cancerogeno e lo ha inserito tra le sostanze pericolose di classe 1 (la più elevata e pericolosa); secondo la stessa Agenzia, lo smog solo nel 2010 ha causato 220 mila morti;  secondo il recentissimo studio pubblicato lunedì scorso, 9 dicembre, sul sito dell’autorevole rivista Lancet, l’esposizione prolungata alle polveri prodotte dagli scarichi di veicoli, dalle industrie, e dagli impianti di riscaldamento, anche al di sotto delle attuali limiti permessi dalle leggi in vigore in Italia e nell’Unione Europea, può essere più nociva e mortale di quanto si pensava finora;
RICHIAMATO
il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e la citata normativa nazionale ed europea.
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Tutto ciò premesso, visto, considerato e richiamato, Italia Nostra onlus, Consiglio Regionale Umbro,
CHIEDE
all’Ill.mo Sig. Prefetto di Perugia, Dott.Antonio Reppucci, e all’Ill.mo Sig. Prefetto di Terni, Dott.Gianfelice Bellesini, di disporre, con la possibile urgenza dovuta all’emergenza sopra descritta, le ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati al Comune di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Magione, Gubbio, Narni e Torgiano, nonché di adottare i dovuti poteri sostituitivi volti a garantire negli stessi Comuni l’applicazione della Deliberazione del Consiglio Regionale 9 Febbraio 2005, n° 466, del D.Lgs. 13 Agosto 2010, n° 155 e dalla Direttiva n° 2008/50/CE al fine di evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso.
Con osservanza.
Perugia, 11 dicembre 2013
F.to Avv.Gianfranco Angeli, Presidente di Italia Nostra Umbria
F.to Avv.Urbano Barelli, Vicepresidente di Italia Nostra Umbria

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